Minetti Gate
di Ida Dominijanni
MINETTI GATE
Siccome il mio post di ieri sul caso Minetti ha ricevuto nei commenti molte lezioncine ex cathedra sul potere di grazia, la responsabilità del ministero della giustizia e la irresponsabilità del Presidente della Repubblica, ecco qua a scanso di equivoci come funziona il potere di grazia secondo il sito ufficiale del Quirinale:
“IL POTERE DI GRAZIA
L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni1.
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto – anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari …. Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria.
Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.
Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione – risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo)”.
Come si può leggere, alla Procura della Repubblica spettano l’indagine, l’istruttoria e un parere, al ministero la trasmissione dell’istruttoria al Pdr e un parere favorevole o contrario nonché la formulazione ufficiale della proposta, al PdR e solo al PdR compete la decisione finale. Il che significa che la concessione della grazia non è un atto notarile del PdR, che ricevuta l’istruttoria la firma d’ufficio. Ricevuta l’istruttoria, Il PdR “può” (e quindi, anche, “può non”) concedere la grazia, evidentemente sulla base di personali e insindacabili valutazioni. Per “valutazioni” io non intendo la verifica ispettiva dell’istruttoria. Intendo valutazioni di varia natura sull’opportunità o meno di concederla. Come del resto è sempre avvenuto.
Dunque, ferme restando a) la faccia tosta di Nicole Minetti nel chiederla, b) le responsabilità della Procura generale di Milano e del ministero della giustizia nella formulazione dell’istruttoria, resta a mio modesto e sommesso avviso che c) il PdR avrebbe fatto bene a non concedere una grazia che è uno schiaffo morale ai milioni di donne di questo paese che quindici anni fa si sono sentite profondamente offese dal sistema di scambio fra sesso potere e denaro allestito da Silvio Berlusconi grazie all’attiva e zelante partecipazione di figuri e figure come Nicole Minetti. Non avere tenuto conto di questo sentimento è segno o di sottovalutazione di quello che è avvenuto allora (e che continua ad avvenire oggi nei circuiti frequentati dal marito di Minetti con Epstein o, a quanto pare, da Minetti stessa in Uruguay) o di profonda insensibilità politica. A meno che non volesse essere un gesto intenzionale di pacificazione con il portato del berlusconismo, ma in questo caso avrebbe dovuto essere esplicitato e motivato pubblicamente.
Spero con ciò di essermi spiegata meglio di ieri, e di evitare un’ulteriore pioggia di prediche giuridiche superflue.
