Il caso dell’anarchico Alfredo Cospito

di Mario Scialoja

L’ANARCHICO COSPITO . UN CASO DI SONNO DELLA RAGIONE DI UNA GIUSTIZIA INCOMPRENSIBILE.

Ieri un centinaio di giuristi, intellettuali, politici, religiosi hanno firmato un appello al Guardasigilli Carlo Nordio per chiedere di affrontare il caso dell’anarchico Alfredo Cospito, sottraendolo al regime carcerario disumano del 41 bis.
Tra i firmatari Giovanni Maria Flick, Gherardo Colombo, Massimo Cacciari, Moni Ovadia, Andrea Orlando, don Luigi Ciotti, padre Alex Zanotelli, Luigi Ferrajoli…
Cospito è in carcere dal 2013, da 82 giorni in sciopero della fame, ha perso 36 chili e si trova in pericolo di vita.
Nel 2013 è stato condannato a 8 mesi di carcere per aver gambizzato il dirigente Ansaldo, Roberto Adinolfi. Poi, quando era già in carcere, è stato condannato a 20 anni, in regime di alta sicurezza (non 41 bis) per un attentato con due pacchi bomba alla scuola allievi carabinieri di Fossano. Attentato dimostrativo, in cui non morì e non venne ferito nessuno.
Ma tant’è. Nel 2022 il ministero della Giustizia ha deciso (“inspiegabilmente, senza l’intervento di alcun fatto nuovo”) di sottoporlo alle super restrizioni del 41 bis: una o due ore d’aria sempre in isolamento, privazione di giornali e libri, rari colloqui con i familiari attraverso il vetro…
Come i grandi boss di mafia colpevoli di massacri e attentati stragisti. Lui, che non ha mai ammazzato nessuno e solo ferito un uomo a una gamba.
L’assurdità di questa situazione emerge chiaramente nella decisione del 19 dicembre scorso quando il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua richiesta di uscire dalla tortura del 41 bis, con una motivazione che rasenta il ridicolo: il regime duro è necessariuo per “contrastare il rischio di comportamenti del detenuto collegati al suo ruolo apicale nell’ambito dell’associazione di appartenenza”.
Cioè l’organizzazione anarchica che per definizione non prevede ruoli “apicali”. Un ossimoro.
Non solo. Un altro pericolo surreale grava su Cospito: la trasformazione della sua condanna in ergastolo ostativo (quello che l’Europa chiede di aboilire). In base alla richiesta dell’accusa di trasformare il suo reato da “strage comune” (art. 422 CP) a “strage politica” (art. 285 CP).
Non una piccola differenza perché l’art. 285 prevede l’ergastolo anche se l’attentato nin ha causato vittime.
Per capire quanto inspiegabile e ingiusto sia l’accanimento nei confro0nti dell’anarchico Cospito, basti ricordare che per le stragi di Capaci, Via d’Amelio, e stazione di Bologna (80 morti) venne applicato l’articoli 422, cioé “strage comune”.

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